a Peppino Impastato e Santo De Luca

venerdì 22 maggio 2009

AAA CERCASI

CERCO COMPAGNO PER TRASFERTA A TORINO NO PERDITEMPO...


VIVA LA COERENZA

UN PICCOLO SACRIFICIO DA PARTE DI TUTTI!
Ricordiamo a tutti gli impiegati di sede e ai dipendenti, anche non di sede, con "mansioni interne" che la trasferta, di regola, deve avvenire con l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto; l’uso della propria autovettura per ragioni di servizio è, pertanto, ammesso in via eccezionale ed esclusivamente su specifica autorizzazione del Responsabile diretto.
Invitiamo pertanto tutti i Responsabili a privilegiare per sé e per i propri collaboratori l’utilizzo del treno e ad autorizzare l’uso della autovettura per ragioni di servizio solo a condizione che sulla medesima auto viaggino almeno tre dipendenti, compreso il conducente.
Inoltre, anche in coerenza con l’obiettivo di ridurre i costi aziendali, a decorrere dal 25/5 p.v., ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo della procedura di "prepagato" in essere per le spese di trasporto (compreso l’eventuale noleggio di autovettura) e di alloggio (hotel convenzionati, residence, ecc.), il tour operator ACENTRO provvederà ad emettere biglietti prepagati per la sola seconda classe sui treni della linea Alta Velocità con percorrenza di singola tratta non superiore a 250 Km. Per le trasferte effettuate con le altre tipologie di treno o, per l’Alta Velocità, con chilometraggio superiore a quello indicato, saranno invece emessi, come di consueto, biglietti prepagati di prima classe, fino ad esaurimento degli stessi. Il Dipendente dovrà attenersi alla regola sopra indicata, anche qualora in via eccezionale acquistasse direttamente i biglietti ferroviari; in caso di inosservanza sarà rimborsato solo l’importo corrispondente al costo della 2^ classe.
Infine, in merito alle procedure di "prepagato" e di compilazione del modulo di nota spese, segnaliamo quanto segue:
- al fine di ottimizzare il servizio di "prepagato" e ridurre i tempi di attesa, il tour operator convenzionato ACENTRO richiede che il Dipendente, nel rispetto della procedura in essere, privilegi il "canale informatico" (form sul portale web) e la richiesta via mail;
- il modulo online della nota spese prevede come campo obbligatorio, per ciascuna giornata di trasferta, il comune di partenza (da inserire nell’apposito box "località di partenza" utilizzando il menù a tendina); in caso di più tappe nella stessa giornata, è inoltre necessario indicare ciascun comune intermedio nel box già attivo denominato "località di arrivo"; nel caso di trasferta di durata maggiore di un giorno, il comune di partenza coincide, di norma, con quello indicato come ultima "località di arrivo" il giorno precedente (eventuali difformità dovranno obbligatoriamente essere giustificate con la compilazione dell’apposito campo "note").
La Direzione Risorse Umane di Capogruppo presso Italiana Assicurazioni - Ufficio Amministrazione è a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.
Confidando nella collaborazione di tutti, porgiamo i più cordiali saluti.
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA
PROPRIO DI TUTTI...MADRID-TALLINN-EDIMBURGO-DUBAI. (CI SCUSIAMO PER LA MANCANZA DELLE FOTO DI NEW YORK CHE SARANNO INSERITE QUANTO PRIMA).

giovedì 21 maggio 2009

La legge sullo stalking

Lo stalking: cos’è, chi ne è vittima.Il secondo capo della legge n. 38/2009 (da art. 7 ad art. 12) riproduce i provvedimenti contenuti nel disegno di legge a firma dei Ministri per le Pari Opportunità Carfagna e della Giustizia Alfano (AS 1348) già approvato da un ramo del Parlamento in materia di atti persecutori, nel linguaggio corrente stalking.
Per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza perpetrata soprattutto a danno delle donne viene introdotto - con l’inserimento nel codice penale dell’art. 612-bis (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale -, questo reato penale nuovo per il nostro sistema giuridico che all’estero invece trova già applicazione in diverse nazioni: Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e in Europa, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Irlanda.
Una misura penale importante a tutela di tutte quelle persone, e la cronaca ci dice che sono tante, che spesso si trovano a fare i conti con ossessive invadenze nella propria vita privata, casi che si trasformano spesso in veri e propri atti di violenza.
Nei fatti è una misura atta a sanzionare il ripetersi di quel comportamento molesto, ossessivo, persecutorio, che si manifesta con telefonate a tutte le ore, attenzioni ripetute, appostamenti, regali non graditi, biglietti e sms. Una varietà di atti apparentemente innocui ma che spesso degenerano in minacce, pedinamenti, presenza inopportuna fuori dalla palestra, al ristorante e che genera nella vittima uno stato di ansia, paura, timore per la propria incolumità e la costringe, soprattutto, ad alterare le proprie abitudini e scelte di vita.
Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per lo Stalking a essere oggetto di molestie sono, nell’86 per cento dei casi, donne. La durata media del comportamento molesto è superiore ad un anno e mezzo. Quanto a colui che perseguita, gli stessi dati ci dicono che, nel 55 per cento dei casi è probabile che si tratti di un ex, coniuge o innamorato, nel 25 percento di un condomino e nel 15 percento di un collega di lavoro, di scuola o di università.

Dal decreto legge sulla sicurezza alla legge n. 38 del 23/4/09. Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, approvato sull’onda di una “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale” approda dopo due mesi alla definitiva conversione in legge (Legge n. 38 del 23 aprile 2009, pubblicata su G.U. n. 95 del 24 aprile 2009) senza l’art. 5 che prolungava il periodo massimo di permanenza degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione (Cie) e senza i commi da 3 a 6 dell’art. 6 che prevedevano il concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio (le cosiddette ronde).

Pene più severe contro i reati di violenza sessuale. La leggen. 38 licenziata dall’Aula del Senato inasprisce le pene contro la violenza sessuale (art. 1); apporta, infatti, modifiche al codice penale in modo da poter applicare la condanna dell’ergastolo in caso di omicidio perpetrato in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, nonché da chi compie atti persecutori.
Prevede la custodia cautelare obbligatoria (art. 2) – in presenza di gravi indizi di colpevolezza - per un maggior numero di reati tra i quali, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate". È previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.
La legge, inoltre, (art. 3) rende più difficile l’accesso ai benefici penitenziari –quali l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative al carcere- per chi è condannato per alcuni delitti a sfondo sessuale.
I benefici penitenziari possono essere concessi (comma 1-quater) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno, ai detenuti per violenza sessuale semplice, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.
Viene concesso il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo anche in deroga ai limiti di reddito di norma previsti (art. 4).

Piano straordinario di controllo del territorio: i fondi per le forze dell’ordine. La legge n. 38 (art. 6) anticipa di un mese, al 31 marzo 2009, il termine per l’adozione del D.P.R. per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all’assunzione di personale, D.P.R. che dovrà essere adottato su proposta dei Ministri della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, dell’Interno, dell’Economia e delle finanze.
Inoltre, in attesa del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’istituzione di un Fondo in cui far affluire le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, la legge (art. 6 –comma 2) ne dispone la riassegnazione immediata –nel limite di 100 milioni di euro per il 2009- al Ministero dell’interno “per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico” ed al Fondo nazionale contro la violenza sessuale -nel limite di 3 milioni euro per il 2009- “per sostenere e diffondere i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere”.
È previsto anche il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri (art. 6-bis).

Videosorveglianza. Per la tutela della sicurezza urbana (art. 6, comma 7 e 8) i comuni vengono autorizzati ad utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici, conservando dati, informazioni ed immagini raccolti per un massimo di sette giorni, tranne in caso di “speciali esigenze di ulteriore conservazione” di cui non si specifica la natura. La videosorveglianza –anche quella svolta da un soggetto pubblico per fini istituzionali- e la relativa conservazione dei dati è stata oggetto di vari provvedimenti da parte del Garante della privacy: http://www.garanteprivacy.it

Cosa fare se si è vittime di stalking. Naturalmente rivolgersi alle autorità per denunciare anche il più piccolo episodio è il passo più difficile ma senz’altro quello più opportuno. Il reato è perseguibile a querela della vittima (art. 7) ed il termine per la presentazione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio, invece, nel caso il fatto colpisca un minore o una persona disabile, quando il fatto comporti un altro delitto per il quale si proceda d’ufficio oppure se l’autore delle molestie è già stato ammonito dal questore.
La legge prevede, infatti, che prima della querela la vittima di stalking possa rivolgersi alle autorità di polizia e chiedere al questore di ammonire l’autore delle molestie. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il questore –se ritiene fondata la richiesta- ammonisce oralmente il molestatore e redige un processo verbale, rilasciandone copia all’ammonito ed alla vittima delle molestie. Valuta, inoltre, possibili provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Sostegno alle vittime di stalking. La leggestabilisce (art. 11) che le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori debbano fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella sua zona di residenza e metterla in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Viene, inoltre, estesa a un anno (art. 10) l’efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
In Italia è possibile contattare centri anti-stalking che possono aiutare ad affrontare la psicologia del reato. Punti di riferimento sono: l’Osservatorio Nazionale per lo Stalking (http://www.stalking), e il Modena Group on Stalking (MGS - http://stalking.medlegmo.unimo.it/), un gruppo multidisciplinare europeo di studiosi nato nel 2003 impegnato in progetti di ricerca, prevenzione e sostegno su questo tema.
La nuova legge istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità (art. 12) un numero verde nazionale per le vittime di stalking, per assistenza psicologica e giuridica, nonché per segnalare –su richiesta della vittima- le molestie alle forze dell’ordine.

Allontanare chi molesta. Durante il processo penale contro il molestatore, a questi può essere vietato di avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi che questa frequenta (art. 9: inserimento dell’art. 282-ter nel codice di procedura penale). L’art. 282-bis era stato introdotto dalla legge n. 154 del 2001 sulla violenza familiare per impedire a chi era oggetto di allontanamento dalla casa familiare di avvicinarsi alla persona offesa. Ora con il 282-ter il divieto di avvicinamento può essere esteso anche ai luoghi frequentati da congiunti o da persone che abbiano un legame affettivo con la vittima. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare con la vittima o suoi congiunti attraverso qualsiasi mezzo.
Quando, per motivi di lavoro o esigenze abitative, l’allontanamento sia impossibile, il giudice stabilisce le modalità ed, eventualmente, impone limiti.
L’art. 9, con l’introduzione dell’art. 282-quater prescrive inoltre l’obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza i provvedimenti di allontanamento, in modo che questa adotti eventualmente misure riguardo ad armi e munizioni.

L’incidente probatorio. L’art. 9 della legge apporta modifiche al codice di procedura penale (art. 392, comma 1-bis) e prevede che l’incidente probatorio ora possa essere chiesto dal P.M., anche su richiesta della persona offesa; possa riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) ed anche della persona offesa maggiorenne; possa riguardare -oltre ai procedimenti per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter), anche “virtuale”; turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601); commercio di schiavi (art. 602); violenza sessuale, semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies)- anche quelli per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (612-bis).
Infine, le particolari protezioni previste per il dibattimento con un minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) sono estese anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l’esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente.

Cosa rischia chi molesta. La legge n. 38 prevede un inasprimento delle misure cautelative con una condanna che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione per chi viene ritenuto colpevole di atto persecutorio, con una pena resa più aspra se il fatto è stato commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore.
La pena inoltre cresce, fino alla metà, se il fatto è commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, sia con armi o da una persona travisata.
È contemplata anche la massima pena, vale a dire l’ergastolo, nel caso limite in cui il persecutore arrivi ad uccidere la vittima (art. 1).

lunedì 18 maggio 2009

Fiat, i Cobas contro la Fiom Rinaldini buttato giù dal palco

TORINO - E' finita con una dura contestazione dei Cobas al segreterario nazionale della Fiom Gianni Rinaldini, buttato già dal furgone-palco, e una cinghiata al leader della Uilm torinese Maurizio Peverati la manifestazione nazionale dei lavoratori Fiat a Torino. Un corteo di circa diecimila lavoratori con in testa gli operai di Pomigliano D'Arco e Termini Imerese che era partito dallo stabilimento di Mirafiori e si è concluso, tra le polemiche, davanti agli uffici di Sergio Marchionne al Lingotto. Indetta per chiedere alla Fiat risposte certe sul futuro degli stabilimenti italiani nella grande partita dell'alleanza con Chrysler e Opel, la manifestazione ha segnato una profonda spaccatura all'interno delle forze sindacali.

L'aggressione a Rinaldini è scattata al termine del corteo. Appena il leader della Fiom ha preso la parola davanti ai cancelli di Mirafiori è scattata una contestazione che ha portato un gruppo di aderenti ai Cobas, molti con le bandiere dello stabilimento di Nola, a spingere Rinaldini con strattoni e calci. Immediata la reazione del servizio d'ordine Fiom che ha allontanato gli aderenti ai Cobas. Nei tafferugli che sono seguiti è stato colpito il segretario Uilm Peverati. Rinaldini ha poi potuto fare il suo discorso conclusivo in un clima di grande tensione con la polizia e i carabinieri che controllavano la situazione con diversi mezzi e uomini nelle vie limitrofe. Appena concluso l'intervento, i sindacati confederali hanno abbandonato via Nizza e un rappresentante dei Cobas ha preso la parola, rivendicando una lotta più dura contro la Fiat.

Molte le reazioni alle contestazioni. A cominciare da quella dello stesso segretario generale della Fiom che parla di "episodio deplorevole, costruito in modo organizzato, che non può in alcun modo oscurare la grande manifestazione che si è svolta oggi a Torino e soprattutto non può oscurare il suo significato, la grande unità dei lavoratori di tutti gli stabilimenti Fiat, dal Sud al Nord del Paese. Si è trattato di un'aggressione di alcuni teppisti dello Slai Cobas che aveva come unico scopo quello di oscurare le nostre richieste di confronto per difendere gli stabilimenti dalla chiusura. Hanno reso un ottimo servizio alla Fiat, dato che diventerà quella la notizia di oggi".

In una nota il segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni esprime solidarietà a Rinaldini e usa toni duri: "Un fatto grave che deve farci riflettere tutti. Non ci possono essere giustificazioni in questi casi... L'esasperazione e le legittime preoccupazioni dei lavoratori per i rischi occupazionali non possono degenerare in episodi di vero e proprio squadrismo organizzato... Queste frange violente non c'entrano niente né con il sindacato né fanno gli interessi dei lavoratori. Purtroppo c'è chi sta soffidando sul fuoco della crisi per esasperare i toni".

Solidarietà a Rinaldini e condanna dell'aggressione anche dal mondo politico. Cesare Damiano (Pd), Paolo Ferrero (Prc) e Claudio Fava (Sinistra e Libertà) sottolineano come episodi di questo tipo indeboliscano i lavoratori. Dal Pdl il portavoce Daniele Capezzone rimarca che "chiunque ne sia l'autore e chiunque ne sia la vittima è gravissimo e inquietante il ricorso alla violenza". E aggiunge: "C'è qualcuno evidentemente che, con maggiore o minore consapevolezza, intende far scivolare alcune frange sociali verso una contestazione senza troppi freni. E' necessario vigilare affinché l'episodio di oggi resti isolato".

Per quanto riguarda il confronto con Fiat, Rinaldini ha annunciato i prossimi passi del sindacato: "Visto che le relazioni sindacali finora si sono limitate alle lettere per comunicare la cassa integrazione, bloccheremo tutti gli straordinari e le forme di flessibilità fino alla convocazione del tavolo". "Non ci stiamo più ad apprendere le cose attraverso i comunicati", ha aggiunto ribadendo che "non è possibile chiudere alcun stabilimento in questo Paese".

Alla manifestazione hanno partecipato anche i presidenti di Campania e Puglia, Antonio Bassolino e Nichi Vendola, e la presidente del Consiglio regionale campano Sandra Mastella. Tra gli amministratori locali il sindaco Sergio Chiamparino e il presidente della Provincia Antonio Siatta. Oltre settecento gli operai arrivati da Pomigliano con un treno straordinario.

La Repubblica (16 maggio 2009)

giovedì 14 maggio 2009

REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITA'

Isvap - Emanato il regolamento sulle pari opportunità
14/05/2009
Il Regolamento n. 30 del 12 maggio 2009 è adottato in base all’articolo 55 quater del Codice delle pari opportunità, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Tale direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di dettare disposizioni finalizzate a garantire la parità di trattamento anche nei rapporti contrattuali, specificamente nell’accesso e nella fornitura di beni e servizi. In particolare, l’articolo 5 della direttiva ha rimesso ai legislatori nazionali il potere di consentire in tale mercato differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al fattore sesso, purché esse siano giustificate dall’utilizzo di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, relativi all’incidenza sul rischio dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso, e fatto comunque salvo il divieto di differenziazioni con riferimento ai costi inerenti alla gravidanza e alla maternità.

Il legislatore nazionale ha attribuito all’ISVAP il compito di verificare l’affidabilità dei dati attuariali e statistici assunti a fondamento delle differenziazioni, nonché di raccogliere, pubblicare ed aggiornare i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel mercato assicurativo, riferendo periodicamente all’UNAR -Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per il perseguimento di tali finalità, l’Autorità ha ritenuto di adottare uno specifico atto regolamentare, finalizzato a disciplinare taluni adempimenti per le imprese e per i loro attuari, funzionali all’esercizio dei nuovi compiti di vigilanza.
Il Regolamento si compone di quattro Capi.

Il Capo I contiene le fonti normative (articolo 1), la definizione delle espressioni utilizzate nel testo (articolo 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3). In ottemperanza al principio dell’home country control, quest’ultima disposizione limita l’applicazione del Regolamento alle sole imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, in quanto per quelle aventi sede legale nel territorio di altro Stato membro la deroga al principio di parità di trattamento varrà nei limiti e alle condizioni in cui tale facoltà sia prevista nell’ordinamento di appartenenza.

Il Capo II reca il principio generale del divieto di discriminazione tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi e la disciplina dei casi in cui le imprese possono attuare differenze proporzionate nelle tariffe e nelle prestazioni erogate, con esclusione dei rischi inerenti la gravidanza e la maternità, in conformità a quanto previsto dal legislatore.

In particolare, l’articolo 5 prevede che le imprese che esercitano i rami vita e responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti attribuiscano all’attuario incaricato il compito di verificare la pertinenza e l’accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati ai fini della differenziazione.
L’articolo 6 specifica i compiti e gli adempimenti dell’attuario incaricato conseguenti alla verifica dell’accuratezza e pertinenza dei dati attuariali. In caso di riscontro positivo sull’osservanza delle condizioni poste dal Regolamento, è previsto che l’attuario incaricato rilasci apposita dichiarazione, integrativa delle relazioni tecniche sulle tariffe dei rami vita e sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti, previste dalle vigenti disposizioni ISVAP.

Qualora invece l’attuario incaricato verifichi, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici, deve comunicare tempestivamente all’ISVAP gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati (articolo 6, comma 3).

L’articolo 7 stabilisce che per i rami danni diversi dalla RC auto, per i quali non è prevista la figura dell’attuario incaricato, le imprese che intendano avvalersi della facoltà di deroga al divieto di discriminazione, demandino ad un attuario iscritto al relativo Albo professionale la verifica sulla correttezza dei dati, mediante redazione di una nota metodologica e il rilascio di apposita dichiarazione.

L’articolo 8 prevede che le imprese che hanno praticato premi o prestazioni differenziate trasmettano all’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, una comunicazione riepilogativa delle informazioni sulle tariffe dei rami vita e dei rami danni, redatta in conformità all’allegato 2 del Regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante.

L’articolo 9, nell’ottica di rendere edotto il contraente in merito alle opzioni tariffarie offerte dalle imprese, prevede che le imprese riportino nei propri siti internet l’evidenza dei prodotti e delle relative garanzie per le quali viene praticata una differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso.
Il Capo III disciplina le attività svolte dall’ISVAP al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla parità di trattamento nel mercato assicurativo. In particolare l’Autorità, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua verifiche sull’osservanza da parte delle imprese delle previsioni inerenti il divieto di discriminazione e le relative deroghe (articolo 10), raccoglie e pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle imprese che hanno praticato premi o prestazioni differenziate unitamente ai dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nella valutazione dei rischi (articolo 11). Inoltre, l’Autorità può richiedere ulteriori informazioni al fine di redigere annualmente la relazione da trasmettere all’UNAR (articolo 12).

Il Capo IV contiene le disposizioni finali. L’articolo 13 apporta modifiche ed integrazioni per i rami vita al Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e per il ramo RC auto al Regolamento n. 16 del 4 marzo 2008. Si tratta di modifiche meramente integrative, finalizzate a recepire all’interno dei suddetti Regolamenti e negli schemi di relazione tecnica sulla tariffa le previsioni del presente Regolamento relative agli ulteriori adempimenti posti in capo all’attuario incaricato dei rami vita e RC auto. Gli ultimi due articoli riguardano la pubblicazione (articolo 14) e l’entrata in vigore del Regolamento (articolo 15). In considerazione della ratio cui è sottesa l’introduzione del divieto di discriminazione, le disposizioni del Regolamento sono applicabili anche ai contratti, stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del medesimo, per i quali intervengano successivamente variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso, ovvero siano definite opzioni contrattuali, anch’esse comportanti una differenziazione.

Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Regolamento, ma successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, è stata prevista, invece, una fase transitoria, in cui il controllo da parte dell’attuario e le comunicazioni delle imprese sono effettuate ex post, in conformità al dato normativo che, già a partire dall’attuazione della direttiva 2004/113/CE, precludeva le differenziazioni tariffarie ingiustificate.

mercoledì 13 maggio 2009

DANTE E LA BADANTE

« Fama di loro il mondo esser non lassa;misericordia e giustizia li sdegna:non ragioniam di lor, ma guarda e passa. »

IMPERIUM.

La sostanza umana esemplare: uomini dal giusto sentire e dal sicuro istinto.
La vocazione allo stile legionario: rispetto di sé, fedeltà all'idea.
La vera immagine gerarchica: disegnata dalle qualità dell'anima (ben-essere), non dalle quantità della ricchezza (benessere).
La regressione delle caste e la lotta radicale alla decadenza.
L'allucinazione materialistica dell'era economica. Necessità della sborghesizzazione e della sproletarizzazione.
Organicismo e totalitarismo. Sovranità dell'aristocrazia.
L'idea di Stato, paradigma degli uomini in ordine per formare compagini di uomini dell'Ordine.
Cultura e visione del mondo. Le ossessioni culturali della modernità ultima.
Il possesso di un ethos aristocratico ed eroico, condizione necessaria per rimanere fedeli alla consegna, propiziando la "ricostruzione": il ripristino delle forme originarie dell'essere nell'uomo e nel mondo.
Il necessario orizzonte religioso: la spiritualità trascendente quale consacrazione alla vita eroica.

martedì 12 maggio 2009

LA GALLERIA DELL'ARTE ITALIANA.


CHI TOCCA TACCA


ART.21-23 CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE (MUTUI E ANDAMENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO)

Dal 1° gennaio 2010 mutui più leggeri per chi ha stipulato un mutuo con Italiana Assicurazioni, il TUR scende ancora raggiungendo quota 1 %.


venerdì 8 maggio 2009

A GIUGNO IN TUTTE LE SALE

























Recensione del film: i pesci nel barile.

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NOI SIAMO CON LORO

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