a Peppino Impastato e Santo De Luca

mercoledì 10 dicembre 2008

Abrogata la detassazione degli straordinari, proroga per sgravio produttività

Volge al termine la breve sperimentazione semestrale della detassazione straordinari, che andrà in pensione a fine anno. Con l'approvazione e l'entrata in vigore del decreto legge 185/08 (detto anche decreto anti-crisi) infatti non è stata ratificata la misura di alleggerimento fiscale per gli straordinari.
Viene invece prorogata la detassazione del salario di produttività, vale a dire premi e incentivi, per redditi fino a 35.000 euro l'anno (dai 30.000 attuali). Tra le novità anche il raddoppio della parte di reddito su cui applicare gli sgravi, che passa da 3.000 euro l'anno a 6.000 euro.
Dalla detassazione restano esclusi i dipendenti pubblici, ma il decreto adesso ammette per la prima volta al beneficio un settore della pubblica amministrazione: quello della sicurezza, cioè forze armate, corpi di polizia, vigili del fuoco. In tutto sono circa 500 mila persone.
Secondo quanto notificato da una dal Ministero del Lavoro rimarrà in vigore per tutto il 2009 la detassazione di tutte le parti variabili del salario (esclusi gli straordinari), con aliquota secca e definitiva al 10 per cento.
Come funziona lo sgravio straordinari?
La norma relativa alla detassazione degli straordinari fa riferimento alle somme erogate a livello aziendale, ma viene chiarito dalle Entrate che l'agevolazione si applica anche negli studi professionali ricomprendendo anche i lavoratori dipendenti da non imprenditori purché appartenenti al settore privato.
Per ottenere l'agevolazione, il dipendente dovrà aver percepito nell'anno 2007 un reddito di lavoro subordinato uguale o inferiore a 30.000 euro: questa condizione è soddisfatta anche se il lavoratore non ha percepito alcun reddito di lavoro subordinato, risultando del tutto irrilevanti redditi di qualsivoglia altra natura.
Per quanto concerne i limiti di 3.000 euro l'anno si deve intendere al netto delle trattenute previdenziali poste a carico del lavoratore in considerazione del fatto che l'agevolazione riguarda esclusivamente la tassazione delle retribuzioni individuate.
Fermo restando la circolare del 3 novembre dell'Agenzia delle Entrate non potranno usufruire dell'agevolazione: le somme erogate per incentivare l'esodo anticipato dal lavoro, le somme che vengono assunte a base della tassazione delle retribuzioni dei lavoratori all'estero.
Prorogata invece la detassazione per i premi di produttività, estesa ai redditi fino a 35.000 euro.
Lavoratori licenziati: un sostegno in deroga
Il ministero del Lavoro avrebbe stanziato un miliardo e 26 milioni di euro a favore del Fondo per l'occupazione per l'anno 2009, per far fronte al periodo di crisi strutturale. A queste si aggiungono ulteriori risorse derivanti dal Fondo Fas, destinate anch'esse al sostegno al reddito e alla formazione dei lavoratori sospesi o licenziati.
A poter beneficiare delle risorse saranno:
i lavoratori a tempo indeterminato delle aziende o dei settori per i quali non sono previsti gli ordinari ammortizzatori sociali;
i lavoratori a tempo determinato (contratti a termine);
gli apprendisti;
i lavoratori assunti con contratto di somministrazione (cosiddetti interinali);
i collaboratori a progetto (cosiddetti co.co.pro).
Il sostegno "in deroga" viene esteso per la prima volta ai cosiddetti lavoratori atipici.
Strumenti
Il sostegno "in deroga" al reddito dei lavoratori sospesi o licenziati è garantito attraverso il ricorso:
alla cassa integrazione "in deroga" (pari all'ammontare della cigs e, dunque, all'80 per cento della retribuzione, con un massimale rivalutato di anno in anno e fissato per il 2008 a 860 euro mensili);
all'indennità di mobilità "in deroga" (pari anch'essa all'ammontare della cigs per i primi dodici mesi e all'80 per cento della stessa cigs per i periodi successivi);
all'indennità di disoccupazione (per un ammontare pari a circa il 60 per cento della retribuzione per i primi sei mesi, a scalare nei mesi successivi);
a una specifica indennità una tantum rivolta ai cosiddetti co.co.pro. (collaboratori a progetto) che abbiano un rapporto di monocommittenza (pari a un ammontare variabile tra i 700 e i 1.200 euro, a seconda della durata e del valore del contratto originario).

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