a Peppino Impastato e Santo De Luca

giovedì 14 maggio 2009

REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITA'

Isvap - Emanato il regolamento sulle pari opportunità
14/05/2009
Il Regolamento n. 30 del 12 maggio 2009 è adottato in base all’articolo 55 quater del Codice delle pari opportunità, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Tale direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di dettare disposizioni finalizzate a garantire la parità di trattamento anche nei rapporti contrattuali, specificamente nell’accesso e nella fornitura di beni e servizi. In particolare, l’articolo 5 della direttiva ha rimesso ai legislatori nazionali il potere di consentire in tale mercato differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al fattore sesso, purché esse siano giustificate dall’utilizzo di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, relativi all’incidenza sul rischio dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso, e fatto comunque salvo il divieto di differenziazioni con riferimento ai costi inerenti alla gravidanza e alla maternità.

Il legislatore nazionale ha attribuito all’ISVAP il compito di verificare l’affidabilità dei dati attuariali e statistici assunti a fondamento delle differenziazioni, nonché di raccogliere, pubblicare ed aggiornare i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel mercato assicurativo, riferendo periodicamente all’UNAR -Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per il perseguimento di tali finalità, l’Autorità ha ritenuto di adottare uno specifico atto regolamentare, finalizzato a disciplinare taluni adempimenti per le imprese e per i loro attuari, funzionali all’esercizio dei nuovi compiti di vigilanza.
Il Regolamento si compone di quattro Capi.

Il Capo I contiene le fonti normative (articolo 1), la definizione delle espressioni utilizzate nel testo (articolo 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3). In ottemperanza al principio dell’home country control, quest’ultima disposizione limita l’applicazione del Regolamento alle sole imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, in quanto per quelle aventi sede legale nel territorio di altro Stato membro la deroga al principio di parità di trattamento varrà nei limiti e alle condizioni in cui tale facoltà sia prevista nell’ordinamento di appartenenza.

Il Capo II reca il principio generale del divieto di discriminazione tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi e la disciplina dei casi in cui le imprese possono attuare differenze proporzionate nelle tariffe e nelle prestazioni erogate, con esclusione dei rischi inerenti la gravidanza e la maternità, in conformità a quanto previsto dal legislatore.

In particolare, l’articolo 5 prevede che le imprese che esercitano i rami vita e responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti attribuiscano all’attuario incaricato il compito di verificare la pertinenza e l’accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati ai fini della differenziazione.
L’articolo 6 specifica i compiti e gli adempimenti dell’attuario incaricato conseguenti alla verifica dell’accuratezza e pertinenza dei dati attuariali. In caso di riscontro positivo sull’osservanza delle condizioni poste dal Regolamento, è previsto che l’attuario incaricato rilasci apposita dichiarazione, integrativa delle relazioni tecniche sulle tariffe dei rami vita e sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti, previste dalle vigenti disposizioni ISVAP.

Qualora invece l’attuario incaricato verifichi, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici, deve comunicare tempestivamente all’ISVAP gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati (articolo 6, comma 3).

L’articolo 7 stabilisce che per i rami danni diversi dalla RC auto, per i quali non è prevista la figura dell’attuario incaricato, le imprese che intendano avvalersi della facoltà di deroga al divieto di discriminazione, demandino ad un attuario iscritto al relativo Albo professionale la verifica sulla correttezza dei dati, mediante redazione di una nota metodologica e il rilascio di apposita dichiarazione.

L’articolo 8 prevede che le imprese che hanno praticato premi o prestazioni differenziate trasmettano all’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, una comunicazione riepilogativa delle informazioni sulle tariffe dei rami vita e dei rami danni, redatta in conformità all’allegato 2 del Regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante.

L’articolo 9, nell’ottica di rendere edotto il contraente in merito alle opzioni tariffarie offerte dalle imprese, prevede che le imprese riportino nei propri siti internet l’evidenza dei prodotti e delle relative garanzie per le quali viene praticata una differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso.
Il Capo III disciplina le attività svolte dall’ISVAP al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla parità di trattamento nel mercato assicurativo. In particolare l’Autorità, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua verifiche sull’osservanza da parte delle imprese delle previsioni inerenti il divieto di discriminazione e le relative deroghe (articolo 10), raccoglie e pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle imprese che hanno praticato premi o prestazioni differenziate unitamente ai dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nella valutazione dei rischi (articolo 11). Inoltre, l’Autorità può richiedere ulteriori informazioni al fine di redigere annualmente la relazione da trasmettere all’UNAR (articolo 12).

Il Capo IV contiene le disposizioni finali. L’articolo 13 apporta modifiche ed integrazioni per i rami vita al Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e per il ramo RC auto al Regolamento n. 16 del 4 marzo 2008. Si tratta di modifiche meramente integrative, finalizzate a recepire all’interno dei suddetti Regolamenti e negli schemi di relazione tecnica sulla tariffa le previsioni del presente Regolamento relative agli ulteriori adempimenti posti in capo all’attuario incaricato dei rami vita e RC auto. Gli ultimi due articoli riguardano la pubblicazione (articolo 14) e l’entrata in vigore del Regolamento (articolo 15). In considerazione della ratio cui è sottesa l’introduzione del divieto di discriminazione, le disposizioni del Regolamento sono applicabili anche ai contratti, stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del medesimo, per i quali intervengano successivamente variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso, ovvero siano definite opzioni contrattuali, anch’esse comportanti una differenziazione.

Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Regolamento, ma successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, è stata prevista, invece, una fase transitoria, in cui il controllo da parte dell’attuario e le comunicazioni delle imprese sono effettuate ex post, in conformità al dato normativo che, già a partire dall’attuazione della direttiva 2004/113/CE, precludeva le differenziazioni tariffarie ingiustificate.

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