a Peppino Impastato e Santo De Luca

giovedì 23 ottobre 2008

PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Cari Colleghi,
c’è grande soddisfazione sulle nuove proposte di linee guida per la riforma della contrattazione collettiva: finalmente, l’accordo raggiunto fra le parti riunitesi il 21 ottobre scorso, può dirsi dalla parte dei lavoratori, che ne trarranno importanti benefici, soprattutto dal punto di vista economico.
Tra le agevolazioni maggiormente significative si segnalano, innanzi tutto, la durata triennale e non più quadriennale dell’accordo, come segno della consapevolezza che anche il mondo del lavoro si adegua ai ritmi della vita contemporanea, e l’unificazione della vigenza dell’aspetto normativo con quello economico. Sono poi previsti aumenti retributivi ad un reale adeguamento dell’inflazione calcolata su base europea da soggetto terzo super partes. Importantissimo è poi il discorso sulla detassazione: a livello confederale la Uil si è fatta portavoce dell’esigenza di estendere il beneficio anche alle tredicesime e consolidare ciò che in precedenza era stato applicato ai premi aziendali.
A questo punto ci si aspetta che tutte le forze sindacali aderiscano alla proposta, in modo da meglio rappresentare gli interessi dei lavoratori, che sono l’oggetto e lo scopo delle relazioni sindacali.

UILCA ITALIANA
Con l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento delle retribuzioni, il progetto di riforma intende realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni, in sostituzione del sistema vigente - un accordo sulle regole e le procedure cui attenersi nella negoziazione e nella gestione della contrattazione collettiva,Si propone un modello la cui regolamentazione è integralmente affidata all' autonomia negoziale che in tal modo dovrebbe saper cogliere le soluzioni migliori in funzione delle specificità - produttive, dimensionali, di mercato - dei singoli settori.Si conferma un assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il contratto nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello, aziendale o alternativamente territoriale,laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori.
Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria si prevede:
a) la durata triennale tanto per la parte economica che normativa;b) la funzione del contratto nazionale di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;c) la individuazione dell'indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale
costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato, elaborato da Eurostat per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati;
d) l'elaborazione della previsione da parte di un soggetto terzo sulla base di una specifica lettera di incarico;
e) la verifica circa eventuali scosta menti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;
f) l'affidamento al Comitato - costituito a livello interconfederale quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo - della verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi. li recupero degli eventuali scosta menti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale in termini di variazione dei minimi.
g) l'applicazione del nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l'anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto nazionale,
li contratto nazionale di categoria, inoltre, regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale ed aziendale,li contratto nazionale può definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare,Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti nazionali, è previsto che la presentazione delle richieste sindacali avvenga sei mesi prima della scadenza del contratto,A questo stesso obiettivo è rivolta anche la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che le categorie stabiliranno nei singoli contratti, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo,Nei casi di crisi del negoziato - e cioè se dopo sei mesi dalla scadenza, l'intesa non è stata ancora raggiunta - si prevede anche l'interessamento del Comitato interconfederale,Viene inoltre confermato un periodo di "tregua sindacale" di sette mesi dalla presentazione della "piattaforma", per consentire il regolare svolgimento del negoziato stabilendo che, in caso di mancato rispetto, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell' azione messa in atto durante il periodo di "tregua",
Per quanto riguarda il secondo livello di contrattazione - parimenti a vigenza triennale - si conferma l'importanza che vengano incrementate e rese strutturali tutte le scelte operate con il Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, attuate con D,M, 7 maggio 2008 e gli interventi normativi di cui all' art. 2 del D,L. n, 93/08, convertito in legge n,126/08, volti ad
incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, ecc,concordati fra le parti.Si confermano le regole che presiedono alla contrattazione di secondo livello e cioè: che si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge;che deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem".Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva, in sede territoriale e poi a livello nazionale,Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conciliazione, è previsto il ricorso ad un collegio di arbitrato, secondo modalità e procedure stabilite nel CCNL o con specifico accordo interconfederale.
Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di responsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza,Rispetto alla contrattazione con contenuti economici, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti,aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa,Si precisa inoltre che il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge,Per i contratti territoriali devono essere determinati criteri di misurazione della produttività, qualità, ecc" sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore.
Le modalità di determinazione del premio in azienda devono anche assicurare piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita
qualità dei processi di informazione e consultazione.
Si prevede poi che le parti nei contratti nazionali possano concordare linee guida utili a definire modelli di premio variabile per la diffusione della contrattazione di secondo livello, anche con le incentivazioni previste, nelle PMI.
Il progetto di riforma è costruito in modo che il risultato economico complessivo per il lavoratore derivi da tre distinti fattori:
a) gli aumenti retributivi previsti dal contratto nazionale;
b) l'aumento della retribuzione in funzione della contrattazione di secondo livello che, in quanto collegata al raggiungimento di obiettivi di produttività ed efficienza, risulterà ancora
più "pesante" essendo in tutto o in parte, decontribuita e detassata;
c) l'attivazione di un "elemento di garanzia retributiva" - nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva - che rappresenta una "rete di garanzia" a favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto nazionale, Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio, La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell' elemento di garanzia si collocano al termine della vigenza di ciascun contratto nazionale.
La proposta di riforma affida ancora alla contrattazione di settore la possibilità di consentire che nel territorio le Associazioni delle imprese ed i sindacati territoriali di categoria, possano accordarsi per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL.
L'obiettivo è di consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio, situazioni di crisi aziendale o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'area, La facoltà di modificare è esercitabile sulla base di parametri oggettivi individuati dal CCNL.
In ogni caso le intese devono essere approvate dalle parti stipulanti il CCNL.
Riguardo ai compiti affidati al Comitato paritetico Confindustria - Cgil, Cisl, Uil - il cui funzionamento sarà disciplinato con apposito regolamento - oltre alla venfica della funzionalità di quanto definito con il nuovo accordo, si prevede che possa costituire la sede di analisi e di verifica delle relazioni industriali e della gestione del fattore lavoro nel sistema industriale e dei servizi. Circa il tema della rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva, nel progetto di riforma si conferma l'interesse a definire nuove regole con la disponibilità a valutare le
diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale, ,
Sempre nella logica di realizzare un sistema di relazioni industriali meno conflittuale, si propone alle parti firmatarie di assumere il comune ,impegno a rispettare ed a far rispettare nell'esercizio del cosiddetto potere d'influsso proprio delle organizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori - tutte le regole che liberamente saranno definite in materia di contrattazione collettiva.
Da ultimo si conferma l'attenzione per la semplificazione/riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro a seguito della verifica dell'interesse delle categorie In tal senso, Le Confederazioni svolgeranno un ruolo per favorire e coordinare l'attività di razionalizzazione,
Tutti gli aspetti applicativi saranno definiti una volta raggiunta l'intesa generale,
Questa intesa che ha come obiettivo il rilancio della crescita economica, rafforza l'indicazione condivisa da imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale in via prioritaria sul lavoro dipendente e sulle imprese per favorirne la competitività,
Roma, 10 ottobre 2008
CONTRATTARE..IL NOSTRO MESTIERE
In un momento particolarmente difficile per l'economia mondiale, la trattativa con Confindustria sulla riforma del Sistema Contrattuale iniziata con la presentazione della Piattaforma CGIL CISL UIL, ha prodotto una proposta di linee guida, condivisa da UIL, CISL e Confindustria, sull~ quali si aprirà ora il confronto con le altre Associazioni degli Imprenditori e con il Governo; al confronto parteciperà anche la CGIL che, pur non condividendo la proposta di linee guida, resta interessata ad un accordo che riformi il sistema contrattuale. La UIL ha condiviso le Linee Guida (vedi sintesi) perché individuano un sistema contrattuale adatto alle esigenze della contrattazione collettiva, profondamente cambiate rispetto al 1993.
La scadenza triennale dei CCNL, la fissazione dei tempi per la presentazione delle piattaforme e per il negoziato, la possibilità di ricorrere alla mediazione interconfederale in caso di mancato accordo, la garanzia della copertura economica dalla data di scadenza del vecchio Contratto, eviterà le lunghissime vacanze contrattuali cui purtroppo molte categorie erano costrette. · La costituzione di un sistema paritetico di governo delle relazioni sindacali, con /'stituzione di un Comitato Paritetico Interconfederale che controllerà il sistema e potrà intervenire in caso di problemi, realizza l'idea sempre sostenta dalla UIL di un sistema fondato anche sulla partecipazione e sulle regole anziché solo sul conflitto e sui rapporti di forza. e li superamento dell'inflazione programmata e l'adozione di un indice realistico e certificato come riferimento per i rinnovi contrattuali consentirà di tutelare realmente, con i CCNL, il potere d'acquisto delle retribuzioni, tanto più che i minimi tabellari verranno riadeguati se l'inflazione dovesse rivelarsi superiore. E' chiaro che l'indice di inflazione è un punto di riferimento, non un tetto insuperabile: è una Garanzia per le categorie che ne hanno bisogno, non un laccio per quelle che hanno più risorse da ridistribuire con il Contratto. e li secondo livello di contrattazione viene incentivato e reso più conveniente sia per le aziende che per o lavoratori dalla decontribuzione e defiscalizzazione dei premi di risultato, applicata anche ai lavoratori del comparto pubblico. L'istituzione dell'elemento Perequativo per chi non ha premi aziendali garantisce un miglioramento retributivo anche ai lavoratori delle imprese minori. La UIL della Lombardia intende proporre che i CCNL di categoria affidino ai livelli territoriali la contrattazione dell'elemento Perequativo, in modo da rispondere alle differenze di produttività delle aziende e al costo della vita delle diverse parti del Paese. · I CCNL potranno istituire fondi e enti bilaterali attraverso i quali erogare ai lavoratori servizi integrativi di welfare (dall' assistenza sanitaria agli ammortizzatori sociali), realizzando anche in questo caso una tradizionale rivendicazione della UIL. e Tutto il sistema così disegnato mette in capo alle Parti Sociali e alla contrattazione tra di loro competenze e titolarità, fissando semplicemente delle regole di comportamento e delle garanzie. In questo senso è anche importante che sia stata prevista la certificazione della rappresentatività reale delle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali. Sulla base di queste proposte partirà ora un negoziato tra tutte le Parti Sociali e il Governo, che dovrà portare ad un accordo sottoscritto e vincolante:è naturale che al tavolo della trattativa sarà necessario tenere conto delle proposte che eventualmente verranno avanzate, e che potrebbero integrare e perfezionare le Linee che abbiamo condiviso.Non si tratta quindi di contare favorevoli o contrari ad un Patto da prendere o lasciare, ma di discutere per definire regole condivise: in questo senso occorre lavorare perché il consenso sia il più ampio possibile, ma senza riconoscere a nessuno il diritto di mettere veti.
LE LINEE DI RIFORMA DELLA STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE CCNL
- Il CCNL di categoria continuerà a disciplinare la parte economica, normativa e procedurale comune a tutti i lavoratori.
- Il CCNL verrà rinnovato ogni 3 anni.
- Per il rinnovo del CCNL si assumerà come riferimento (quindi non un tetto obbligatorio) l'inflazione prevista, elaborata dall'Unione Europea, depurata della parte
dovuta agli aumenti di costo dell'energia importata.
CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO SISTEMA
Inflazione programmata Indice europeo
(al netto incidenza energia) RINNOVO 2009-2011 4,6% 6,7%
- Se l'inflazione durante il triennio aumenta più di quella prevista, i minimi tabellari verranno adeguati entro il triennio stesso.
- È garantita la copertura economica dei nuovi contratti dalla data di scadenza di quell vecchi.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO - li CCNL definisce le materie che verranno contrattate a livello aziendale o territoriale.
- I premi di risultato, collegati al raggiungimento di obiettivi in termini di produttività, redditività, ,ecc., concordati fra le parti, hanno il regime di agevolazione fiscale e contributiva previsto dall'accordo del luglio 2007 (contributi zero e copertura INPS figurativa, Irpef con aliquota del 10 %), che spetterà anche ai dipendenti pubblici.
- Confindustria e Sindacati chiedono al Governo di rendere definitiva e ampliare la detassazione e la decontribuzione dei Piani di Risultato per incentivare e rendere più conveniente, sia per le imprese che per i lavoratori, la contrattazione di secondo livello. - Per i lavoratori che non hanno contrattazione di secondo livello, e che non abbiano avuto altri aumenti (superminimi, gratifiche, ecc.), il CCNL fisserà un "elemento di garanzia retributiva", sviluppando l'esperienza già realizzata dal CCNL dei chimici e dei metalmeccanici.
- li CCNL può prevedere che singoli istituti contrattuali, espressamente indicati, possano essere derogati tramite contrattazione territoriale in presenza di
situazioni particolari.
Milano, 22 ottobre 2008

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