a Peppino Impastato e Santo De Luca

giovedì 25 marzo 2010

REGOLAMENTI COMMISIONE PARITETICA

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

COMMISSIONE PARITETICA
REGOLAMENTI
in applicazione dell'art. 6 Contratto Integrativo Aziendale 18/11/2009
Applicazione
In applicazione dell’ art. 6 del Contratto Integrativo Aziendale del 18 novembre 2009 (nel seguito
C.I.A.) è istituita la Commissione Paritetica Aziendale (nel seguito “Commissione”), così composta:

designati dall’Impresa:
2 membri effettivi
1 membro supplente

designati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali:
2 membri effettivi
1 membro supplente

Competenze
La Commissione, valutando la sussistenza dei requisiti di legge e contrattuali con riguardo alle
specifiche istanze e stabilendo le priorità tra i dipendenti richiedenti, delibera sulle seguenti materie:

I. anticipazioni del TFR (art. 20 del C.I.A.);
II. erogazione di finanziamenti per l’acquisto, l’ampliamento o la ristrutturazione della casa di abitazione
(artt. 21 e 22 del C.I.A.);
III. concessione di prestiti (art. 24 del C.I.A.);
IV. assegnazione in locazione di alloggi di cui all’allegato n. 9 del C.I.A. (art. 25 del C.I.A).

Regolamenti
La Commissione definisce e dà applicazione ai regolamenti attuativi delle materie di propria competenza.
I regolamenti costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del C.I.A.; pertanto il non
rispetto della normativa e delle procedure indicate nei regolamenti comporta la decadenza delle
agevolazioni beneficiate e il reintegro delle stesse negli stanziamenti o dotazioni annui disponibili.

Riunioni
La Commissione si riunisce il giorno 10 di ogni mese (ovvero, se festivo, il primo giorno feriale
successivo), oltre che nei casi di urgenza comprovata.
Alle riunioni sono chiamati a partecipare quattro membri, tra effettivi e supplenti (due per ciascuna
delle Parti); le decisioni sono prese a maggioranza.

Richieste alla Commissione
Le richieste devono essere presentate esclusivamente in forma scritta e indirizzate alla Commissione,
presso l’ufficio Amministrazione Personale di sede.

I. Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
L'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto è erogata in base a quanto previsto dalla legislazione
vigente e dagli artt. 6 e 20 del C.I.A. 18/11/2009.
Aventi titolo
L'anticipazione del TFR può essere richiesta dai dipendenti con almeno otto anni di anzianità di
servizio.
Motivi
Documentazione richiesta
A.1. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il Dipendente o per i familiari a carico.
• Preventiva autorizzazione (timbrata e firmata) rilasciata dalle ASL competenti;
• certificazione delle spese con fatture o ricevute fiscali in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (dello stesso anno solare) oppure preventivi di spesa in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (dello
stesso anno solare) con successiva consegna-non oltre 6 mesi dall'assegnazione- difatture o ricevute fiscali.

A.2. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (purché a carico o non ancora in possesso dei requisiti di legge per richiedere analogo beneficio personalmente),documentato con atto notarile.
• Atto notarile di compravendita in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (dello stesso anno solare) oppure proposta d’acquisto o contratto preliminare di compravendita  in data non antecedente i 3 mesi
dalla domanda (dello stesso anno solare) e successiva consegna del rogito entro 6 mesi dall'assegnazione.
Limiti annuali di concessione per i motivi di cui ai punti A: 10% degli aventi diritto e comunque il  6% del numero totale dei dipendenti.

B.1. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) e i parenti in linea retta non a carico.
• Preventiva autorizzazione (timbrata e firmata) rilasciata dalle ASL competenti;
• certificazione delle spese con fatture o ricevute fiscali in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (dello stesso anno solare) oppure preventivi di spesa in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (dello
stesso anno solare) con successiva consegna - non oltre 6 mesi dall'assegnazione - di fatture o ricevute fiscali.

B.2. Ristrutturazione (anche parziale) della casa di abitazione (proprietà o residenza) intestata al dipendente o cointestata al dipendente con il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) o con ascendente/discendente in linea retta.
• Dichiarazione che i lavori di ristrutturazione sono relativi alla casa direttamente abitata dal dipendente;
• certificazione delle spese con fatture o ricevute fiscali in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (dello stesso anno solare) oppure preventivi di spesa in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (dello
stesso anno solare) con successiva consegna -non oltre 6 mesi dall'assegnazione- di fatture o ricevute fiscali.
Limiti annuali di concessione per i motivi di cui ai punti B: 6% del numero totale dei dipendenti.
L'anticipazione del TFR per i motivi di cui ai punti A e B può essere concessa anche più di una volta, con il limite del 90% dell’importo maturato disponibile all'atto di ciascuna richiesta.5

II.a. Finanziamento per l’acquisto della casa di abitazione

La concessione dei finanziamenti per l'acquisto della casa di abitazione è regolamentata dagli artt. 6 e 21 del C.I.A. 18/11/2009.
NB: il caso di alienazione della casa di proprietà legata all’acquisto di una nuova unità abitativa, da adibire a prima casa di abitazione, è da considerarsi ad ogni effetto equiparato alla fattispecie dell’acquisto della prima casa di abitazione.
Stanziamento dell’Impresa

100.000 euro dal 18/11/2009 al 31/12/2009;
1.000.000 di euro per l’anno 2010;
1.000.000 di euro per l’anno 2011.

Alla dotazione del primo anno di calendario viene aggiunta la disponibilità residua degli anni precedenti ed in essere alla sottoscrizione del C.I.A.
Nel suddetto stanziamento rientrano anche i finanziamenti per ampliamento o ristrutturazione
della casa di abitazione di cui all’art. 22 del C.I.A.

Aventi titolo
Lavoratori che all’atto della richiesta risultino:
• a tempo indeterminato con anzianità di almeno 24 mesi ininterrotti di servizio effettivo;
• di età inferiore a 62 anni compiuti;
• non proprietari, essi stessi o il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio), né comproprietari con il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) e/o i figli conviventi, di una casa ad uso abitazione;
• non aver già richiesto all’Impresa ed ottenuto dalla stessa, negli ultimi 5 anni precedenti, un finanziamento per l'acquisto della casa di abitazione.

Importo, durata e tasso del finanziamento
• Importo massimo individuale: 150.000 euro.
• Durata massima del rimborso: 20 anni. La scadenza dell’ultima rata non dovrà comunque oltrepassare il compimento del 75° anno di età del dipendente-contraente.
• Tasso d’interesse: 3,0% annuo, fisso per tutto l’arco di durata del rimborso. Tuttavia, se il saggio legale dovesse essere successivamente stabilito in una misura inferiore all’1,5% o superiore al 6%, tale tasso si modificherebbe in modo automatico, a decorrere dal primo giorno di calendario successivo a tale variazione, divenendo rispettivamente pari al 2,0% e al 5,0%.

Documentazione richiesta per l’assegnazione del finanziamento Per il caso di richiedente non proprietario di casa di abitazione:
• rogito in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda oppure proposta d’acquisto/compromesso in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda e successiva stipulazione del rogito entro 6 mesi dall’assegnazione;
• dichiarazione del richiedente di non essere proprietario, esso stesso o il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio), né comproprietario con il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) e/o i figli conviventi, di una casa ad uso abitazione;
• mod. 730 o mod. Unico del richiedente, del coniuge non legalmente separato (o convivente more uxorio) e dei figli conviventi.Per il caso di richiedente proprietario di casa di abitazione (da alienare per accedere al finanziamento):
• rogito d’acquisto in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda oppure proposta d'acquisto/compromesso in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda e successiva stipulazione del rogito entro 6 mesi dalla assegnazione;
• rogito di vendita in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda oppure proposta di vendita/compromesso in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda (il rogito di vendita dovrà essere antecedente/contestuale a quello di acquisto della nuova unità abitativa, ovvero, qualora fosse successivo, comunque entro i tempi indicati dall'atto preliminare di vendita);
• mod. 730 o mod. Unico del richiedente, del coniuge non legalmente separato (o convivente more uxorio) e dei figli conviventi.

Erogazione del finanziamento
Dietro presentazione del rogito, o alla stipulazione dello stesso, e contemporaneamente all’accensione dell’ipoteca di 1° grado. NB: in caso di acquisto di casa in cooperativa è possibile la concessione del mutuo accendendo ipoteca su altro immobile.
Prefinanziamento
Possibilità di ottenere un prefinanziamento dall’Impresa con applicazione di un tasso d’interesse
pari a quello fissato per il mutuo, entro il limite di importo rappresentato dalla sommatoria di quanto
al momento risulti accantonato a titolo di TFR e di Fondo Pensione (purché non gravato da vincoli e da altre forme di esposizione), o mediante prelevamento degli accantonamenti del TFR e del Fondo Pensione (purché non precluso dal norme di legge o disposizioni statutarie vigenti).7

II.b. Finanziamento per l’ampliamento o la ristrutturazione della casa di abitazione

La concessione dei finanziamenti per l'ampliamento o la ristrutturazione della casa di abitazione è regolamentata dagli artt. 6 e 22 del C.I.A. 18/11/2009.
L’ampliamento deve riguardare la prima casa di proprietà e abitazione (principale) del dipendente.
L’ampliamento consiste nella fusione di uno o più locali a quelli già esistenti, con aumento della superficie e del relativo volume e conseguente variazione catastale (con esclusione quindi delle mere opere interne).
L’acquisto di un garage o di un box o di un posto-auto nello stesso edificio nel quale il dipendente
è proprietario di alloggio, ovvero in uno stabile sito nelle immediate vicinanze, rientra nella considerazione
di ampliamento dell’abitazione.
La ristrutturazione deve riguardare la prima casa di proprietà e abitazione (principale) del dipendente.

Aventi titolo
Lavoratori che all’atto della richiesta risultino:
• a tempo indeterminato con anzianità di almeno 24 mesi ininterrotti di servizio effettivo;
• di età inferiore a 62 anni compiuti;
• proprietari o comproprietari della prima casa di abitazione;
• non aver già richiesto all’Impresa ed ottenuto dalla stessa negli ultimi 5 anni precedenti un finanziamento per l’acquisto, l’ampliamento o la ristrutturazione dell’abitazione.

Importo e durata del finanziamento
• Importo massimo individuale: 50.000 euro.
• Durata massima del rimborso: 20 anni. La scadenza dell’ultima rata non dovrà comunque oltrepassare il compimento del 75° anno di età del dipendente-contraente.
• Tasso d’interesse: 3,0% annuo, fisso per tutto l’arco di durata del rimborso. Tuttavia, se il saggio legale dovesse essere successivamente stabilito in una misura inferiore all’1,5% o superiore al 6%, tale tasso si modificherebbe in modo automatico, a decorrere dal primo giorno di calendario successivo a tale variazione, divenendo rispettivamente pari al 2,0% e al 5,0%.

Documentazione richiesta per l’assegnazione del finanziamento  Per il caso di ampliamento della casa di abitazione:
• documenti attestanti la proprietà e abitazione;
• dichiarazione di impegno a non frazionare o alienare parte del bene risultante dall'ampliamento per la durata del mutuo;
• richiesta di autorizzazione comunale del progetto di ampliamento (pratica edilizia di fusione), in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda e successiva consegna, entro 6 mesi, della delibera di autorizzazione comunale;
• richiesta/pratica edilizia di variazione catastale (in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda) e successiva consegna, entro 6 mesi, dell’aggiornamento della variazione catastale.

Per il caso di acquisto di un garage o box o posto auto:
• dichiarazione di non essere proprietario/comproprietario di altro garage, box o posto auto pertinenziale;
• rogito in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda oppure proposta d’acquisto/compromesso in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda e successiva stipulazione del rogito entro 6 mesi dall’assegnazione.

Per il caso di di ristrutturazione della casa di abitazione:
• preventivi o progetto dei lavori in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda e successiva consegna della fattura dei lavori svolti entro 6 mesi dall’assegnazione del finanziamento (o nei tempi indicati nel progetto dei lavori).
Erogazione del finanziamento
All’accensione dell’ipoteca di 1° grado.
Possibilità di estensione delle garanzie relative al mutuo concesso dall’Impresa in caso di acquisto della casa di abitazione. L’eventuale eccedenza non coperta potrà essere garantita anche da un’ipoteca di 2° grado.

Prefinanziamento
Possibilità di ottenere un prefinanziamento dall’Impresa con applicazione di un tasso d’interesse pari a quello fissato per il mutuo, entro il limite di importo rappresentato dalla sommatoria di quanto al momento risulti accantonato a titolo di TFR e di Fondo Pensione (purché non gravato da vincoli e da altre forme di esposizione), o mediante prelevamento degli accantonamenti del TFR e del Fondo Pensione (purché non precluso dal norme di legge o disposizioni statutarie vigenti).9

III. Prestiti

La concessione di prestiti ai Dipendenti è regolamentata dagli art. 6 e 24 del C.I.A. 18/11/2009. I prestiti saranno concessi -nei limiti stabiliti- a seguito di domanda scritta corredata della documentazione richiesta; il piano di ammortamento sarà definito, e consegnato, al momento dell'erogazione del prestito.
Qualora i prestiti siano concessi sulla base di preventivi o impegnative la successiva consegna della documentazione richiesta dovrà avvenire entro i tempi indicati dalla Commissione e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione del prestito.
Per i prestiti delle tipologie A e B è possibile richiedere un nuovo prestito della stessa tipologia se è scaduta la data originariamente prevista per il versamento dell’ultima rata di rimborso del prestito precedente, anche qualora il prestito sia stato estinto in data antecedente o, per la tipologia B, anche a seguito di comprovato notevole danneggiamento del veicolo.

Aventi titolo
Lavoratori a tempo indeterminato non soggetti al periodo di prova, o che lo abbiano superato.
Non aventi titolo
Per i prestiti di cui alle tipologie A e B i lavoratori che non abbiano maturato un’anzianità di ininterrotto
servizio di almeno 12 mesi, ovvero che abbiano superato il 64° anno di età.

A. Prestiti personali
Stanziamento dell’Impresa
250.000 euro per anno solare.
Importo, durata e tasso del prestito
Importo massimo: 8.000 euro.
Durata massima del rimborso: 5 anni (60 rate mensili).
Tasso d’interesse: 3,5% annuo.

B.1. Prestiti per l’acquisto di autovettura o motociclo per i dipendenti addetti allo svolgimento di attività interne
Stanziamento dell’Impresa
180.000 euro per anno solare.
Importo, durata e tasso del prestito
Importo massimo: 14.000 euro.
Durata massima del rimborso: 5 anni (60 rate mensili).
Tasso d’interesse: 2,5% annuo.

B.2. Prestiti per l’acquisto di autovettura o motociclo per i dipendenti addetti allo svolgimento di attività esterne (personale di cui alla nota a verbale in calce all’art. 101 del vigente C.C.N.L.)
Importo, durata e tasso del prestito
Importo massimo: 22.000 euro.
Durata massima del rimborso: 5 anni (60 rate mensili).
Tasso d’interesse: nessun interesse per il primo prestito richiesto dopo l’adibizione a mansioni esterne, interesse annuo pari al 50% del TUR in vigore al momento della concessione per i prestiti successivi (se rimborsati interamente i precedenti).

B.3. Prestiti per l’acquisto di autovettura o motociclo per i dipendenti inquadrati nell’area professionale A - sezione A del vigente C.C.N.L. (Funzionari)
Importo, durata e tasso del prestito
Importo massimo: 22.000 euro.
Durata massima del rimborso: 5 anni (60 rate mensili).
Tasso d’interesse: nessun interesse per il primo prestito richiesto dopo la nomina a Funzionario, interesse annuo pari al 50% del TUR in vigore al momento della concessione per i prestiti successivi (se rimborsati interamente i precedenti).
Documentazione richiesta per i prestiti delle tipologie B
Per autovetture o motocicli nuovi: fattura in data non antecedente 1 mese dalla domanda oppureordine di acquisto al concessionario in data non antecedente 1 mese dalla domanda e successiva fattura entro 6 mesi dalla data di assegnazione del prestito.
Per autovetture o motocicli usati: dichiarazione del proprietario cedente (ovvero ordine di acquisto al concessionario) in data non antecedente 1 mese dalla domanda e successiva fotocopia del certificato di proprietà (o del libretto di circolazione con annotazione del trasferimento di proprietà) entro 6 mesi dalla data di assegnazione del prestito.
Si precisa che l'autovettura o il motociclo possono essere cointestati con il coniuge non legalmente separato, o con il convivente more uxorio o con un ascendente/discendente (purché convivente e/o a carico del dipendente e risultante dallo stato di famiglia); in questo caso tutta la documentazione richiesta dovrà essere cointestata.

C. Prestiti per (documentati) gravi o straordinari motivi
Rientrano nella fattispecie i motivi sia di ordine personale e/o di famiglia, sia gli eventi di carattere straordinario, documentati ed aventi comunque carattere di necessità o, qualora non rientranti nel nucleo familiare (coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti/discendenti in linea retta purché conviventi e/o a carico del dipendente), riguardanti genitori,fratelli, figli.
Rientrano, inoltre, in questa tipologia di prestito le spese mediche straordinarie, sostenute dal dipendente per sé o per i propri familiari come definiti al comma precedente, che non siano state rimborsate o non siano rimborsabili ad altro titolo.
Importo, durata e tasso del prestito
Importo massimo: 15.000 euro.
Durata massima del rimborso: 5 anni (60 rate mensili).
Tasso d’interesse: 2% annuo (nessun interesse in caso di evento luttuoso).
Documentazione richiesta
Preventivi e/o documentazione di spesa in data non antecedente i 3 mesi dalla domanda.
È facoltà della Commissione richiedere ulteriore documentazione (fatture, ricevute fiscali etc.)

IV. Assegnazione in locazione ai dipendenti di alloggi di proprietà dell’Impresa

Il presente regolamento è redatto in applicazione degli artt. 6 e 25 del C.I.A. 18/11/2009
Aventi titolo
Possono concorrere all'assegnazione i Dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, non essendo soggetti al periodo di prova, o avendolo superato (al momento dell’esposizione in bacheca del comunicato della disponibilità degli alloggi), si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
• risiedano o prestino la loro attività nella provincia sede degli stabili di cui all’allegato n. 9 del C.I.A. 18/11/2009;
• sottoscrivano a loro nome il contratto di locazione e usufruiscano dei locali esclusivamente a titolo di propria abituale dimora;
• non siano proprietari, o abbiano componenti del proprio nucleo familiare proprietari, di alloggi nei comuni e nelle province sedi degli stabili di cui all’allegato n. 9 (salvo quanto previsto nei criteri di assegnazione al punto g);
• non usufruiscano già di alloggio di proprietà della società adeguato alle esigenze del nucleo familiare (salvo quanto previsto nei criteri di assegnazione al punto h);
• non abbiano ottenuto dall’Impresa, o stiano per ottenere, un finanziamento per l’acquisto di una casa di abitazione della quale continuino a disporre.
Si precisa che:
• per nucleo familiare del dipendente si intende il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti in linea retta, purché conviventi con esso dipendente e/o a di lui carico;
NB: il nucleo familiare che interessa a questi fini è quello che il Dipendente intende costituire al momento dell’occupazione dell’alloggio assegnato;
• per alloggio adeguato si intende quello che presenta una superficie calpestabile (utile), esclusi servizi e accessori, almeno di:
(1a classe) 45 mq per 2 persone

(2a classe) 60 mq per 3 persone

(3a classe) 75 mq per 4 o più persone

NB: per i nuclei familiari costituiti da una sola persona si intende adeguato un alloggio di superficie inferiore a 45 mq.

Criteri di assegnazione
Per la formazione della graduatoria di assegnazione saranno attribuiti i seguenti punteggi.
a. Dipendenti il cui nucleo familiare sia composto da:
1 persona Punti 0,5

2 persone “ 1

3 persone “ 2

4 persone “ 3

5 persone “ 4

6 persone “ 5

7 o più persone “ 6

b. Dipendenti che abitino in alloggi con superficie calpestabile, esclusi gli accessori, non adeguata, per difetto, ai componenti il nucleo familiare:

2 persone superficie < 45 mq Punti 2

3 persone superficie < 60 mq “ 2

4 persone o più superficie < 75 mq “ 2

c. Dipendenti la cui fascia di reddito familiare annuo lordo sia compreso in:

Fascia 1 Fino a 28.000 euro Punti 2

Fascia 2 Oltre 28.000 euro fino a 35.500 euro “ 1

Fascia 3 Oltre 35.000 euro “ 0

cifre valide alla data di emanazione del regolamento e indicizzate annualmente in base all'ISTAT (dal 1.01.2011)
d. Dipendenti che abbiano l'abitazione in altro Comune rispetto alla sede di lavoro, distante (da Comune a Comune):

Fino a 50 km Punti 2

Oltre 50 km “ 4

e. Dipendenti che per ragioni di servizio siano stati trasferiti e non dispongano, nel nuovo Comune

sede di lavoro, di alloggio adeguato al loro nucleo familiare:

Punti 5

f. Dipendenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto:
g. Dipendenti che siano comproprietari di alloggi nel Comune e/o Provincia sede degli stabili di cui all’allegato n. 9 non a loro disposizione perché utilizzata da componenti del nucleo familiare (o ascendenti, discendenti e collaterali):
h. Dipendenti già inquilini di alloggio della Società adeguato al nucleo familiare:
i. Attribuzione da parte della D.G. di punteggi supplementari (nel numero di 2 ricorrenze per anno), per dipendenti abitanti in comuni distanti da quello della sede di lavoro:

Fino a 50 km Punti 2

Oltre 50 km “ 3

l. Dipendenti con anzianità di graduatoria superiore a un anno, nel caso abbiano richiesto un

alloggio non assegnato per minor punteggio:

m. Dipendenti che chiedano un alloggio con una superficie convenzionale complessiva superiore

a quella definita come adeguata al nucleo familiare:

1 classe in più Punti -2

2 classi in più “ -3

3 classi in più “ -5

Punti 10

Punti -3

Punti -5

Punti 2

n. Per ogni anno intero di servizio

Procedura di assegnazione
1) La Società di gestione del patrimonio immobiliare (nel seguito “Immobiliare”) trasmette alla Commissione i comunicati relativi agli alloggi disdettati, con l’indicazione delle loro caratteristiche, del termine per la presentazione delle richieste scritte (circa 20 giorni) e della data prevista di disponibilità dell'alloggio.
2) La Commissione provvede ad affiggere i comunicati in bacheca.
3) Le persone interessate presentano alla Commissione domanda scritta mediante compilazione del modulo allegato al presente regolamento.
4) Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Commissione verifica il diritto dei richiedenti e, in caso di più candidati per il medesimo alloggio, richiede agli interessati la produzione di documentazione a sostegno al fine di definire la graduatoria.
5) La Commissione esamina, e valuta di volta in volta, le domande dei Dipendenti per alloggi di superficie inferiore a quella indicata come adeguata, le domande dei Dipendenti già inquilini che richiedano di scambiarsi gli appartamenti, nonché le domande dei Dipendenti che siano proprietari di alloggi nel Comune e/o Provincia sede degli stabili di cui all’allegato n. 9 non adeguati alle esigenze del nucleo familiare e/o non a loro disposizione perché utilizzati da  componenti del nucleo familiare (o ascendenti, discendenti o collaterali).
6) A parità di punteggio viene data priorità alle richieste in ordine cronologico di presentazione.
7) La Commissione trasmette all’Immobiliare i nominativi, in ordine di graduatoria, delle persone
interessate.
8) L’Immobiliare contatta gli interessati per la visita all'appartamento; gli stessi, entro una settimana,
dovranno comunicare la propria decisione in merito. Successivamente l’Immobiliare comunica per iscritto alla Commissione il nominativo dell'assegnatario dell'alloggio e la data di decorrenza del contratto.
9) L'assegnatario comunicherà alla Direzione del Personale il nuovo indirizzo di abitazione, o, in caso di mancata occupazione entro sei mesi, ne comunicherà i motivi alla Commissione.
Decadenze
Il contratto di locazione si intenderà automaticamente risolto nei seguenti casi.
• Mancato utilizzo dell’alloggio per un periodo superiore ai sei mesi dalla data di disponibilità prevista.
• Infrazione del divieto di subaffitto a terzi anche di parte dell'alloggio e di cessione in uso (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito) anche di parte dell'alloggio stesso a persone estranee al proprio nucleo familiare.
• Impiego anche parziale/temporaneo, dei locali affittati per uso diverso dall'abitazione.

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