a Peppino Impastato e Santo De Luca

giovedì 29 aprile 2010

FONDO DI SOLIDARIETA'

Domani 30/04 è l'ultimo giorno per comunicare la scelta per il fondo di solidarietà, dopo tale data ogni eventuale adesione sarà recepita come "nuova" adesione con le regole che ne competono(vedi regolamento sotto allegato).
La situazione aggiornata a ieri, riscontra che ancora 143 persone non hanno effettuato una scelta.
Vi informiamo che attualmente l'importo prelevato per tale iniziativa a favore di un collega del gruppo è pari € 2,16 mensili in base agli aderenti attuali, l'importo varia proprio dal numero degli aderenti e dal numero dei beneficiari .
L'importo viene prelevato esclusivamente quando c'è una situazione di superamento del compendio da parte del collega in difficoltà, mentre non viene prelevato se non ci sono tali situazioni in essere.
Nel cedolino il prelievo verrà segnalato con la voce Solidarietà aziendale.
L'importo erogato al collega si aggira ad un importo mensile netto ,calcolato dal tabellare annuo di un 4° livello 1° classe diviso in dodicesimi (€ 23.937,23 / 12), tale importo, come da informazioni forniteci non è soggetto a nessun tipo di tassazione quindi non deve essere inserito nella denuncia dei redditi.
Una volta compilato e firmato , il modulo in originale dovrà pervenire in busta chiusa "riservata personale" ai nostri nominativi:
Fabio Binotti
stanza 110
Alessandro Aprile
stanza R03
Entrambi in via Traiano,18 20149 Milano
Una volta ricevuto, sarà nostra cura inviarvi una mail con la copia del modulo con timbro di ricevuta, da tenere come vostra documentazione personale.
CCNL
ART. 44
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’Impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per::
a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;
b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b), esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l’Impresa potrà considerare altre gravissime patologie.
È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Per l’intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti,salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico.Trascorso il periodo durante il quale l’Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l’Impresa provvederà a darne comunicazione scritta all’interessato.
A tale riguardo, l’Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell’art. 153, nonché – ove l’assenza duri più di due giorni – da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente, rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale, la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi – quanti sono i giorni di assenza – dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della assenza per malattia.
Nell’anno di assunzione, l’importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi – quanti sono i giorni di malattia – dei compensi provvigionali pagati nell’anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio
prestato.
Nota a verbale – I trattamenti economici previsti dall’art. 44, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall’INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle Imprese costituiranno un’integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.
Raccomandazione dell’ANIA alle Imprese – Con riferimento al personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, l’ANIA raccomanda alle Imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.

ART. 45
Fermo quanto contenuto nel precedente art. 44, per i dipendenti affetti da tbc e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale valgono le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge 28 febbraio 1953, n. 86 e all’art. 9 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e successive modifiche.
Nel caso in cui il periodo di conservazione del posto ecceda il limite massimo di comporto che compete a ciascun lavoratore/trice interessato in base ai punti a) e b) del precedente art. 44, spetta, per detto periodo eccedente, una indennità mensile pari al 50% dell’ultima retribuzione percepita.
Per quanto riguarda il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti della determinazione dell’indennità di cui al secondo comma è quella indicata rispettivamente al quartultimo, terzultimo e ultimo comma del precedente.

Regolamento di Solidarietà

Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni
Regolamento per interventi di solidarietà a favore dei dipendenti ai quali si applicano i vigenti CCNL ANIA e successive modifiche per il personale (impiegati e dirigenti) delle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Reale Immobili S.p.A., La Piemontese Assicurazioni S.p.a., La Piemontese Vita S.p.a., Blue Assistance S.p.A. e Italiana Assicurazioni S.p.A. che abbiano perso il diritto allo stipendio a seguito del trascorrere dei termini di malattia o infortunio previsti dai vigenti CCNL e successive modifiche e dai Contratti e/o Accordi Aziendali.
Edizione novembre 2009
1.0 Premessa
Premesso che:
1.1 – nel contratto di lavoro sono contenute norme che prevedono la cessazione dell’erogazione dello stipendio ai dipendenti che siano rimasti assenti dal lavoro per malattia o infortunio per un determinato periodo;
1.2 – i dipendenti riuniti in assemblea hanno ritenuto di intervenire volontariamente per continuare, tramite proprio contributo, l’erogazione di una somma sostitutiva dello stipendio, ciò ai fini di supplire alle carenze della legislazione sociale e di integrare le prestazioni contrattuali in atto;
tutto ciò premesso, si precisa quanto segue:
2.0 . Soggetti attivi
2.1 – Sono e possono essere soggetti attivi dell’intervento:
2.1.1 – tutti i dipendenti della Società Reale Mutua Assicurazioni, di Reale Immobili S.p.A, di La Piemontese Assicurazioni S.p.A., di La Piemontese Vita S.p.A., di Blue Assistance S.p.A. e di Italiana Assicurazioni S.p.A. a assunti a tempo indeterminato che diano la loro adesione all’atto dell’approvazione definitiva, da parte dell’assemblea dei dipendenti stessi, del presente regolamento;
2.1.2 – tutti coloro che, assunti successivamente a tempo indeterminato dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, di Reale Immobili S.p.A, di La Piemontese Assicurazioni S.p.A., di La Piemontese Vita S.p.A., di Blue Assistance S.p.A. e di Italiana Assicurazioni S.p.A., diano adesione all’atto dell’assunzione stessa;
2.1.3 – tutti coloro che diano la loro adesione successivamente o all’approvazione del presente regolamento o alla loro assunzione definitiva; per questi soggetti si fa espresso rinvio al successivo punto 3.3 per quanto concerne i benefici degli interventi.
2.2 – L’adesione dei soggetti attivi deve comunque essere data per iscritto e vale per tutta la durata del rapporto di lavoro con le predette Società.
I soggetti attivi hanno tuttavia facoltà di ritirare la propria adesione, tramite comunicazione scritta da inviarsi alla Società ed al servizio di segreteria.
Il ritiro ha effetto dopo due anni dalla data del timbro di calendario apposto dalla Società sulla predetta comunicazione al momento del ricevimento.
Resta inteso, quindi, che il soggetto sarà comunque obbligato, nel corso dei predetti due anni, ad accettare le trattenute che dovessero essere effettuate sulla base del presente regolamento.
3.0 – Soggetti beneficiari
3.1 – Tutti i soggetti attivi di cui al punto 2.0 sono anche soggetti beneficiari nei limiti di cui ai successivi punti 3.2 e 3.3
3.2 – I soggetti di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 beneficiano degli interventi di cui al presente regolamento con decorrenza dal momento dell’adesione
3.3 – i soggetti di cui al punto 2.1.3 beneficiano degli interventi a condizione che tra il giorno della loro adesione e il giorno di inizio del computo dei giorni, trascorsi i quali cessa l’erogazione dello stipendio da parte della Società, siano trascorsi 12 mesi interi.
3.4 – beneficiano degli interventi anche i soggetti che già si trovino nelle condizioni di cui alla “premessa” all’entrata in vigore del presente “regolamento”.
4.0 Tipo d’intervento
4.1 – L’intervento di solidarietà è uguale per tutti i beneficiari, indipendentemente dalla retribuzione percepita al verificarsi dell’evento (sospensione dell’erogazione dello stipendio).
4.2 – L’intervento consiste nella corresponsione di una somma mensile che sarà di massima pari a 1/12 dello stipendio tabellare annuo comprensivo dell’indennità di contingenza di spettanza, in virtù del CCNL economico vigente al momento dell’inizio dell’intervento stesso, di un impiegato di 4° livello 1° classe.
4.3 - L’intervento ha inizio a partire dal 30° giorno successivo alla data di sospensione dello stipendio e rimarrà invariato per tutta la durata prevista dal punto 5.1
5.0 – Durata dell’intervento
5.1 – L’intervento avrà durata pari al periodo di conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, previsto dal CCNL e dagli accordi aziendali.
5.2 – L’intervento cesserà in ogni caso al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
5.2.1 – morte del beneficiario;
5.2.2 – reinserimento nel posto di lavoro nelle Società;
5.2.3 – risoluzione del rapporto di lavoro con le Società, ad eccezione degli Ispettori di Organizzazione Produttiva per i quali l’intervento potrà durare per un periodo di 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
5.3 – In casi di particolare gravità l’assemblea dei soggetti attivi, composta da almeno il 10% degli stessi, può decidere, a maggioranza dei presenti di continuare l’intervento anche dopo l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro; l’intervento stesso potrà aver luogo anche a condizioni diverse, ma comunque non oltre la durata di ulteriori 12 mesi ed entro i limiti massimi di prestazione di cui al precedente punto 4.2 con riferimento però al momento del rinnovo dell’intervento stesso.
E' possibili la concessione di più rinnovi sempre con le modalità e le limitazioni suddette.
Le decisioni dell’assemblea diventano obbligatorie per tutti i soggetti attivi.
6.0 - Contributi da parte dei soggetti attivi
6.1 – Il contributo mensile a carico di ciascun soggetto attivo rimarrà fisso, in rapporto a ciascun beneficiario, per la durata prevista dal CCNL e per l’eventuale periodo di tempo comunque previsto dai rispettivi Accordi Aziendali.
Per l’ulteriore periodo previsto da un singolo Accordo Aziendale il contributo sarà a carico dei soggetti attivi dell’Azienda di appartenenza del beneficiario.
6.2 – Il contributo mensile, che è strettamente legato al percepimento dello stipendio, sarà trattenuto, con la più sollecita decorrenza, dalle Società sulle 14 mensilità di tutti i soggetti attivi non beneficianti.
7.0 - Modi di erogazione
Il servizio di segreteria di cui al successivo punto 9.0 provvederà ad effettuare l’erogazione mensile, usufruendo degli importi risultanti dalle trattenute effettuate dall’Ufficio Personale delle Società.
8.0 - Modifiche al regolamento
8.1 – Il presente regolamento sarà oggetto di revisione in rapporto all’evoluzione della legislazione sociale o della normativa contrattuale.
8.2 – Per qualsiasi questione, decisione, interpretazione, revisione (compresa quella di cui al precedente punto) decide l’assemblea dei soggetti attivi a maggioranza dei presenti. L’assemblea sarà valida in quanto siano presenti almeno 1/3 dei soggetti attivi in prima convocazione o 1/5 in seconda convocazione.
9.0 - Servizio di segreteria
In applicazione al presente regolamento viene istituito un servizio di segreteria, la cui gestione viene affidata alle Organizzazioni Sindacali.
10.0 – Cessazione del regolamento
Il presente regolamento cadrà automaticamente qualora il numero dei soggetti attivi dovesse scendere sotto le 300 unità.

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