FONDO TFR
Come sempre per colpa delle Risorse Umane della RMA siamo noi lavoratori a pagare!
(alleghiamo lettera delle RSA con l'allegato del neo CCNL Art.86 che non lascia dubbi di interpretazione).
Spettabile
ITALIANA ASSICURAZIONI
Direzione Risorse Umane
SEDE
Milano, 31 marzo 2008
Ci riferiamo alla mancata trattenuta del Premio Aziendale dallo stipendio di marzo ’08, relativa alla destinazione volontaria da parte degli interessati nel Fondo Pensione e alla Vostra comunicazione del 28 c.m. inviata agli stessi Dipendenti.
Quanto da Voi addotto a giustificazione di quanto sopra, risulta essere solo una mera interpretazione distante e non rispondente al dettato del C.C.N.L. da Voi richiamato: l’assorbimento del conferimento dal T.F.R. al Fondo Pensione nulla a che vedere con il contributo volontario stabilito dall’art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi Aziendali in materia di Previdenza ( vedasi differenza tra obbligatorietà e volontarietà della contribuzione…).
Al di là delle soluzioni proposte, riteniamo comunque che la continua malagestione da parte Vostra ha ancora una volta penalizzato i Dipendenti, il Fondo Pensione e l’immagine della Società!!
Auspichiamo, pertanto, nell’interesse di tutti i lavoratori e viste le incombenti scadenze che ci vedranno impegnati, di poterci confrontare, finalmente, con adeguate Controparti.
Distinti saluti.
Rappresentanze Sindacali Aziendali
FISAC-CGIL/FIBA-CISL/UILCA-UIL/ SNFIA
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
ART. 86
È previsto, a favore di ciascun lavoratore/trice, un trattamento previdenziale finanziato in parte mediante contributo dell’Impresa ed in parte mediante contributo del lavoratore/trice anche mediante conferimento del tfr.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati dall’apposito Regolamento contenuto nell’allegato 13.
Il personale potrà destinare su base volontaria, tramite dichiarazione revocabile da rendere con le modalità che aziendalmente verranno concordate, le erogazioni di cui all’art. 84, comma 1, lett. o) per le quali non si applica la decontribuzione, in tutto od in parte, alla previdenza complementare.
a Peppino Impastato e Santo De Luca
mercoledì 2 aprile 2008
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